Grazie a Zoe Agency per avermi coinvolta, sotto il profilo giuridico, nella trattazione di un argomento tanto attuale quanto complesso.
Il legislatore italiano, sollecitato da uno sviluppo tecnologico che ha impresso al tessuto socio economico un’evoluzione senza precedenti, tratta del Domain name, o Nome a dominio, nel Codice della proprietà intellettuale (CPI), da coordinarsi necessariamente con le previsioni del codice civile in tema di segni distintivi.
Il Domain Name è infatti a tutti gli effetti un segno distintivo, al pari del marchio d’impresa, di cui ho trattato in miei precedenti articoli, ed in quanto tale il Nome a Dominio dovrebbe far parte di un progetto complessivo che include appunto la registrazione del marchio o dei marchi dell’impresa, la costruzione del suo branding e della reputazione, un approccio che fortunatamente è sempre più compreso e richiesto dall’imprenditore “evoluto”.
Quanto i singoli segni distintivi dell’impresa siano interconnessi, cosicché solo considerando ogni elemento possa esservi reale tutela dell’imprenditore, emerge chiaramente dalla lettura dei seguenti articoli del CPI:
- L’art 12 co. 1 lett b) denominato “Novità”, vieta la registrazione di un marchio d’impresa nel caso i segni siano identici o simili a un segno già noto come ... nome a dominio …se a causa dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico…;
- L’art. 22, denominato “Unitarietà dei segni distintivi”, specularmente prevede il divieto di utilizzo di nomi a dominio identici o simili ad un marchio altrui, ove questo possa determinare confusione per il pubblico, o consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio altrui;
Sotto il profilo della tutela dei nomi a dominio si invocano in particolare gli articoli 118 sesto comma (Rivendica) e 133 (Tutela cautelare dei nomi a dominio) del CPI i quali rispettivamente prevedono che:
- “Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione”
- “L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento”.
Molto vi sarebbe ancora da aggiungere su un argomento tanto interessante, quanto attuale e complesso, ma ritengo che quanto esposto possa intanto far comprendere che la scelta di focalizzarsi unicamente sulla registrazione del dominio da parte del ristorante citato a titolo di esempio da Zoe Web Solutions non solo non lo metterà al riparo da problematiche future rispetto ai competitors che ad esempio abbiano in precedenza registrato o utilizzato segno uguale o comunque confondibile), ma lo porterà ad entrare sul mercato con un approccio molto limitante sotto il profilo del posizionamento, del branding e della reputazione commerciale.
Ecco che il Nome a Dominio diventa così solo uno degli elementi distintivi dell’imprenditore, e a mio parere deve essere pensato e opportunamente “trattato” sotto l’aspetto legale, della comunicazione e dello sviluppo web.